Voto domiciliare

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

A CHI E’ RIVOLTO

Elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o per i quali l’allontanamento risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto.

Chiunque sia affetto da una grave infermità che gli impedisca di recarsi al seggio elettorale può richiedere di votare a domicilio. La richiesta va presentata all’Ufficio Elettorale del Comune.

Possono esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, gli elettori affetti da:

  • gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
  • gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui l’elettore dimori nel territorio nazionale per le consultazioni referendarie.

COME FARE

Hanno diritto a votare a domicilio le persone in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o in condizioni tali che l’allontanamento dalla abitazione metterebbe a rischio la loro vita.
La domanda di voto a domicilio va presentata entro il 02/03/2026 all’ufficio elettorale,  utilizzando il modulo di richiesta disponibile qui sotto, al quale va allegato:

  • il certificato medico rilasciato dai medici incaricati dall’ULSS dopo apposita visita medica. La certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto.
  • la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità;

modulo richiesta voto domiciliare

Pagina aggiornata il 06/02/2026

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